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Il governo “Fa stare tutti a casa”. Quali i limiti costituzionali e giuridici di tali scelte?

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Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha firmato il Dpcm 09 Marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull’intero territorio nazionale. 

Tale provvedimento estende le misure di cui all’articolo 1 del Dpcm 8 Marzo 2020 a tutto il territorio nazionale. Tali disposizioni producono effetto dalla data del 10 Marzo 2020 e sono efficaci fino al 03 Aprile 2020. In questo periodo ci si può dunque spostare per motivi di lavoro, salute o per necessità come ad esempio fare la spesa ma sempre con il modello di autocertificazione in tasca nel caso contrario si rischiano sanzioni di natura penale previste dall’articolo 650 del codice che punisce il non aver ottemperato ad un ordine dell’autorità e quello legato all’eventuale dichiarazione mendace fornita all’autorità di pubblica sicurezza. 

Ma cerchiamo di entrare insieme nello spirito della norma adottata dal Governo e della Costituzione Repubblicana che rappresenta la nostra fonte del diritto più elevata. 

I diritti fondamentali della persona ( libertà di movimento, di pensiero, associazione, istruzione) sono quelli che ogni essere umano vanta per il solo fatto di essere tale.  Questi diritti sono assoluti ossia validi verso tutti i consociati che devono astenersi da qualsiasi comportamento che possa interferire con il godimento pacifico degli stessi. 

I diritti fondamentali della persona ( libertà di movimento, di pensiero, associazione, istruzione) sono quelli che ogni essere umano vanta per il solo fatto di essere tale.  Questi diritti sono assoluti ossia validi verso tutti i consociati che devono astenersi da qualsiasi comportamento che possa interferire con il godimento pacifico degli stessi. 

E’ necessario premettere che la limitazione e la compressione delle libertà fondamentali come in questo caso la “libertà di circolazione”, in un ordinamento liberal democratico, è sempre una questione molto delicata ed occorre verificare se il potere sovrano dello Stato sia esercitato nel pieno rispetto della Costituzione Repubblicana che tutela quelle libertà e fino a che punto il sacrificio di un diritto fondamentale così importante può spingersi a tutela di un altro diritto nel delicato equilibrio costituzionale? 

Ci si chiede in altri termini se i decreti del Governo varati recentemente abbiano una piena copertura costituzionale e se rispettino pienamente il principio di legalità cardine dello Stato di diritto e di proporzionalità limitando in modo draconiano la libertà di circolazione dei cittadini. Occorre quindi procedere a verificare se il Presidente del Consiglio dei Ministri abbia potuto comprimere un diritto fondamentale come la libertà di circolazione dei cittadini obbligandoli a restare tutti in casa, che non è degradabile da parte della Pubblica amministrazione mediante un mero atto amministrativo.

La libertà di circolazione è tutelata dall’ordinamento giuridico all’articolo 16 della nostra Carta Costituzionale mediante una riserva di legge “ rinforzata” per contenuto. Il testo recita che “ Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza” La Costituzione riserva dunque la materia alla legge come atto normativo, determinando anche precisi contenuti della medesima. 

Le limitazioni alla libertà di circolazione sono adottate per motivi di sanità che sono situazioni in cui esiste un concreto e reale pericolo di diffusione di malattie contagiose e dunque epidemie ritenute pericolose per la popolazione. In questo senso la compressione della libertà di circolazione sembrerebbe giustificata ma occorre ricordare che sul piano delle fonti del diritto tutte le decisioni del Governo assunte per decreto saranno poi controllate mediante conversione da parte del Parlamento e procedimento di emanazione dal Capo dello Stato. Il problema che si pone è che la conversione di questi decreti e l’emanazione avverrà quando probabilmente gli effetti del virus saranno esauriti ed il controllo parlamentare non servirà più. 

Il decreto del Presidente del Consiglio nell’ordinamento giuridico italiano è un mero atto amministrativo come un decreto Ministeriale, appare dunque evidente che tali norme avrebbero dovuto essere varate a mezzo di decretazione di urgenza con successiva conversione parlamentare mentre è evidente che l’esecutivo per non ricorrere ancora allo strumento del decreto legge che sarebbe stato il quarto in pochi giorni abbia preferito questa volta scegliere la via dell’atto amministrativo ( nella forma del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri) che appare però lesivo delle regole in materia di fonti del diritto e dunque incostituzionale sotto molteplici profili. 

Come già esaminato sopra la Costituzione riserva alla legge la limitazione della libertà di circolazione e dunque non è possibile procedere a mezzo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per le limitazione di un bene costituzionale così importante come la “libertà personale e di movimento”. Inoltre si può anche affermare che la lesione sia doppia laddove preveda in totale dispregio del princìpio di legalità in materia penale, addirittura una norma penale al suo interno in caso di violazione come il 650 del codice penale con arresto fino a tre mesi in caso di violazione del decreto. 

Limitare la libertà di movimento attraverso un atto amministrativo ci allontana molto dallo Stato di diritto estendendo i poteri del Presidente del Consiglio “oltre” i limiti della nostra Carta Costituzionale avvicinando il nostro Paese a modelli giuridici che poco hanno a che fare con diritti costituzionali inviolabili.